Proteggi e fai crescere i tuoi risparmi in modo sicuro e con rendimenti competitivi.
Investi con fiducia attraverso portafogli diversificati e una gestione professionale.
Scopri come creare una pensione integrativa su misura per un futuro più sereno
Proteggi il futuro dei tuoi cari grazie alle nostre polizze assicurative.
Home / Prestazioni pensionistiche: novità per gli aderenti
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato in modo significativo il D. Lgs. 252/2005 (art. 11), che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari, introducendo tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando la tradizionale rendita vitalizia con soluzioni più flessibili.
A seguire ti spieghiamo di che cosa si tratta, come funzionano, quali limitazioni comportano e come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.
L’art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026 – ha modificato in modo significativo l’art. 11 del D.Lgs. 252/2005, che ha disciplinato finora le prestazioni pensionistiche complementari da prevedere. Quindi finora era previsto che al momento del pensionamento, l’aderente poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale (fino al 50%) e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia.
La nuova normativa prevede, oltre alla Rendita Vitalizia, che dal 1° luglio 2026 si aggiungono nuove possibilità previste al momento del pensionamento:
Alle 3 nuove prestazioni previste si applicano regole comuni quali:
| 1. | Quota richiedibile di capitale | Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), novità normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia. |
| 2. | Nuove prestazioni - Scelte irrevocabili | Le nuove opzioni sono alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata. |
| 3. | Prerogative della fase accumulo non più possibili | Dal momento in cui l’aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, lo stesso non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione dello switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nel regolamento del PIP. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario. |
| 4. | Contribuzione | L’erogazione di una prestazione pensionistica complementare non consente versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente). |
| 5. | Montante residuo investito | Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato è investito nel comparto scelto dall’aderente all’atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine. |
| 6. | Decesso del beneficiario | In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui sopra, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell’esercizio dell’opzione. È, pertanto, obbligatorio acquisire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione, che diversamente verrebbe considerata incompleta. |
| 7. | Tempi di erogazione | Come previsto dal Regolamento prestazioni saranno erogate entro e non oltre 6 mesi dalla richiesta, fermo restando il periodo transitorio di adeguamento dei sistemi operativi della Compagnia fino al 31 dicembre 2026. |
La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla tua sopravvivenza effettiva: l’erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.
La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della tua vita attesa residua.
Con i prelievi liberamente determinabili, erogati a valere sul montante in gestione, hai la facoltà di scegliere l’importo e la tempistica di erogazione della tua prestazione previdenziale; quindi, puoi scegliere tu stesso quando prelevare e quanto, entro il limite massimo previsto dalla normativa.
Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto da te scelto.
La normativa, infatti, stabilisce che l’importo massimo prelevabile cresca annualmente in ragione dell’importo della ipotetica rendita a durata definita che ti sarebbe stata riconosciuta qualora avessi scelto, in luogo dei prelievi liberamente determinabili, la rendita a durata definita con frazionamento annuale.
In altre parole, ogni anno l’importo massimo prelevabile è pari alla differenza tra:
nel limite del montante residuo in gestione tempo per tempo maturato che varia in relazione ai risultati finanziari della gestione, in funzione delle componenti di investimento in cui è investito il montante residuo (Gestione Separata e/o Fondi Interni).
Dunque, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, puoi chiedere l’erogazione di un importo massimo pari alla prima rata di rendita teorica.
Nel corso dell’ultimo anno di durata della rendita teorica l’importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.
Athora Italia indicherà l’intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva, nonché l’importo minimo per singolo prelievo, al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui.
L’erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla tua vita attesa residua e ti permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell’arco di un periodo di tempo da te scelto liberamente con un limite minimo di 5 anni.
Al momento della scelta della prestazione bisogna indicare:
L’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione e viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata annua, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e a variare con i mercati.
Se ho scelto una delle nuove tipologie di prestazione e, terminata l’efficacia della prestazione ne risulta un montante residuo, è possibile convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione e puoi farlo:
Sono definite nel Regolamento le condizioni e le modalità per esercitare questa facoltà. Consulta il Documento sulle rendite per i dettagli.
Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in forma di capitale. Il regime fiscale applicabile segue, pertanto, le regole previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale.
Sul montante post 2007 vi è quindi la seguente importante differenza:
Le specifiche tecniche sono dettagliate nel Documento sul regime fiscale del Fondo.
| Caratteristiche | RENDITA VITALIZIA | RENDITA A DURATA DEFINITA | PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI | EROGAZIONE FRAZIONATA |
| Entrata in vigore | Già prevista | 1° luglio 2026 | 1° luglio 2026 | 31-ott-26 |
| Durata dell'erogazione | A vita intera | Vita attesa residua (ISTAT) o durata maggiore | Al massimo la vita attesa residua (limite teorico) | A scelta dell'aderente (min. 5 anni) |
| Importo delle rate | Determinato in base a quanto stabilito nel PIP, con rivalutazione annuale | Variabile in funzione dei risultati d'investimento | Variabile in funzione dei risultati d’investimento e in base a richiesta dell’aderente | Variabile in funzione dei risultati d'investimento |
| Flessibilità di prelievo | Nessuna | Limitata alla scelta della periodicità | Massima limitatamente alle soglie massime | Limitata alla scelta della periodicità |
| Reversibilità della scelta | Una volta optato, non è revocabile | Non è revocabile salvo la gestione del residuo | Non è revocabile salvo la conversione del residuo in rendita vitalizia | Non è revocabile salvo la conversione del residuo in rendita vitalizia |
| Montante residuo in caso di decesso | Perso in caso di rendita vitalizia, recuperabile per altre forme (reversibili, certe) | Residuo Riscattato dai beneficiari designati | Residuo Riscattato dai beneficiari designati | Residuo Riscattato dai beneficiari designati |
| Erogata da | Athora Italia | Athora Italia | Athora Italia | Athora Italia |
| Rischio di longevità | A carico Athora Italia | A carico Aderente | A carico Aderente | A carico Aderente |
| Rischio di investimento | Se investito in Gestione Separata, No, il rendimento è garantito, | Se investito: in Gestione Separata, No, il rendimento è garantito, se in Fondi Interni, Sì, nessuna garanzia | Se investito: in Gestione Separata, No, il rendimento è garantito, se in Fondi Interni, Sì, nessuna garanzia | Se investito: in Gestione Separata, No, il rendimento è garantito, se in Fondi Interni, Sì, nessuna garanzia |