Prestazioni pensionistiche: novità per gli aderenti

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato in modo significativo il D. Lgs. 252/2005 (art. 11), che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari, introducendo tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando la tradizionale rendita vitalizia con soluzioni più flessibili.

A seguire ti spieghiamo di che cosa si tratta, come funzionano, quali limitazioni comportano e come scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

1. Contesto normativo

L’art. 1, comma 201, della Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026 – ha modificato in modo significativo l’art. 11 del D.Lgs. 252/2005, che ha disciplinato finora le prestazioni pensionistiche complementari da prevedere. Quindi finora era previsto che al momento del pensionamento, l’aderente poteva scegliere tra la riscossione di una quota in capitale (fino al 50%) e la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia.

La nuova normativa prevede, oltre alla Rendita Vitalizia, che dal 1° luglio 2026 si aggiungono nuove possibilità previste al momento del pensionamento:

  1. è possibile optare per una rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter),
  2. oppure per prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater),
  3. oppure l’erogazione frazionata del montante accumulato (art. 11, co. 3-bis) – disponibile dal 31 ottobre 2026.

2. Caratteristiche comuni delle nuove prestazioni

Alle 3 nuove prestazioni previste si applicano regole comuni quali:

1. Quota richiedibile di capitale Puoi comunque richiedere fino al 50% del montante in forma di capitale (art. 11, co. 3), novità normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, abbinandolo a una qualsiasi delle nuove prestazioni o a una rendita vitalizia.
2. Nuove prestazioni - Scelte irrevocabili Le nuove opzioni sono alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la liquidazione non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata.
3. Prerogative della fase accumulo non più possibili Dal momento in cui l’aderente esercita il diritto a una prestazione pensionistica complementare, lo stesso non può più esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (ad es. trasferimenti, anticipazioni, RITA), con eccezione dello switch di comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nel regolamento del PIP. Il trasferimento ad altro fondo è possibile solo per usufruire della rendita del fondo cessionario.
4. Contribuzione L’erogazione di una prestazione pensionistica complementare non consente versare nuovi contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le due posizioni vengono gestite separatamente).
5. Montante residuo investito Il montante destinato a una delle nuove prestazioni ma non ancora erogato è investito nel comparto scelto dall’aderente all’atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato dalla forma pensionistica complementare a tale fine.
6. Decesso del beneficiario In caso di morte del beneficiario di una delle nuove prestazioni di cui sopra, il montante residuo è riscattato dal/dai soggetto/soggetti dallo stesso indicato/indicati al momento dell’esercizio dell’opzione. È, pertanto, obbligatorio acquisire detta indicazione in sede di richiesta della prestazione, che diversamente verrebbe considerata incompleta.
7. Tempi di erogazione Come previsto dal Regolamento prestazioni saranno erogate entro e non oltre 6 mesi dalla richiesta, fermo restando il periodo transitorio di adeguamento dei sistemi operativi della Compagnia fino al 31 dicembre 2026.

2.1. Rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un numero di anni predeterminato, calcolato sulla base della tua aspettativa di vita al momento della richiesta. Non è legata alla tua sopravvivenza effettiva: l’erogazione cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario.

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato sulla base della tua vita attesa residua.

Come funziona?
La durata standard dell’erogazione della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per i coefficienti di trasformazione della Legge 335/1995, arrotondato per difetto. É possibile richiedere una durata superiore alla vita attesa ISTAT.

Per la rata può essere scelto anche un frazionamento mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

L’importo della rata non è fisso ma varia nel tempo in relazione ai risultati finanziari della gestione, in funzione delle componenti di investimento in cui è investito il montante residuo, Gestione Separata e/o Fondi Interni. La rata annua viene quindi calcolata dividendo il montante disponibile alla data di erogazione della stessa o della prima rata infrannuale, per il numero di rate annue ancora da erogare.

2.2. Prelievi liberamente determinabili

Con i prelievi liberamente determinabili, erogati a valere sul montante in gestione, hai la facoltà di scegliere l’importo e la tempistica di erogazione della tua prestazione previdenziale; quindi, puoi scegliere tu stesso quando prelevare e quanto, entro il limite massimo previsto dalla normativa.

Il montante residuo rimane sempre investito nel comparto da te scelto.

Come funziona?

La normativa, infatti, stabilisce che l’importo massimo prelevabile cresca annualmente in ragione dell’importo della ipotetica rendita a durata definita che ti sarebbe stata riconosciuta qualora avessi scelto, in luogo dei prelievi liberamente determinabili, la rendita a durata definita con frazionamento annuale.

In altre parole, ogni anno l’importo massimo prelevabile è pari alla differenza tra:

  • l’importo della ipotetica rendita a durata definita moltiplicato per il numero di anni interi trascorsi dalla data di esercizio dell’opzione aumentati di un anno e
  • gli importi già prelevati in precedenza

nel limite del montante residuo in gestione tempo per tempo maturato che varia in relazione ai risultati finanziari della gestione, in funzione delle componenti di investimento in cui è investito il montante residuo (Gestione Separata e/o Fondi Interni).

Dunque, contestualmente alla richiesta di accesso alla prestazione, puoi chiedere l’erogazione di un importo massimo pari alla prima rata di rendita teorica.

Nel corso dell’ultimo anno di durata della rendita teorica l’importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

Athora Italia indicherà l’intervallo minimo tra una richiesta di prelievo e la successiva, nonché l’importo minimo per singolo prelievo, al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti per importi esigui.

2.3. Erogazione Frazionata del Montante (decorrenza rinviata al 31 ottobre 2026)

L’erogazione frazionata della prestazione non è collegata alla tua vita attesa residua e ti permette di ricevere il montante accumulato in rate periodiche nell’arco di un periodo di tempo da te scelto liberamente con un limite minimo di 5 anni.

Come funziona?

Al momento della scelta della prestazione bisogna indicare:

  • la durata dell’erogazione, ossia il numero di anni di durata dell’erogazione (non inferiore a 5 anni);
  • la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale).

L’importo della rata varia in relazione ai risultati finanziari della gestione e viene calcolato, con riferimento alla data di liquidazione di ciascuna rata annua, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare. Il montante continua a essere investito e a variare con i mercati.

3. Conversione in rendita vitalizia

Se ho scelto una delle nuove tipologie di prestazione e, terminata l’efficacia della prestazione ne risulta un montante residuo, è possibile convertire il montante residuo ancora in gestione in una rendita vitalizia. Questa opzione è esercitabile in qualsiasi momento durante la fase di erogazione e puoi farlo:

  • a condizioni previste dal PIP di rendita vitalizia;
  • trasferendo il montante residuo a un’altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest’ultima.

Sono definite nel Regolamento le condizioni e le modalità per esercitare questa facoltà. Consulta il Documento sulle rendite per i dettagli.

4. Fiscalità applicata

Le nuove tipologie di prestazione sono qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» in forma di capitale. Il regime fiscale applicabile segue, pertanto, le regole previste per le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale.

Sul montante post 2007 vi è quindi la seguente importante differenza:

  • la RENDITA A DURATA DEFINITA E I PRELIEVI hanno una tassazione sostitutiva del 15% con aliquota decrescente di 0,30% in funzione degli anni di partecipazione successivi al quindicesimo, fino a giungere al 9%;
  • l’EROGAZIONE FRAZIONATA IN MINIMO 5 ANNI avrà una tassazione sostitutiva con aliquota del 20% ridotta di una quota pari a 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari fino a limite del 15%.

Le specifiche tecniche sono dettagliate nel Documento sul regime fiscale del Fondo.

5. In sintesi

Nella seguente tabella sono sintetizzate le caratteristiche delle diverse opzioni disponibili e le relative tempistiche in cui sono richiedibili:
Caratteristiche RENDITA VITALIZIA RENDITA A DURATA DEFINITA PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI EROGAZIONE FRAZIONATA
Entrata in vigore Già prevista 1° luglio 2026 1° luglio 2026 31-ott-26
Durata dell'erogazione A vita intera Vita attesa residua (ISTAT) o durata maggiore Al massimo la vita attesa residua (limite teorico) A scelta dell'aderente (min. 5 anni)
Importo delle rate Determinato in base a quanto stabilito nel PIP, con rivalutazione annuale Variabile in funzione dei risultati d'investimento Variabile in funzione dei risultati d’investimento e in base a richiesta dell’aderente Variabile in funzione dei risultati d'investimento
Flessibilità di prelievo Nessuna Limitata alla scelta della periodicità Massima limitatamente alle soglie massime Limitata alla scelta della periodicità
Reversibilità della scelta Una volta optato, non è revocabile Non è revocabile salvo la gestione del residuo Non è revocabile salvo la conversione del residuo in rendita vitalizia Non è revocabile salvo la conversione del residuo in rendita vitalizia
Montante residuo in caso di decesso Perso in caso di rendita vitalizia, recuperabile per altre forme (reversibili, certe) Residuo Riscattato dai beneficiari designati Residuo Riscattato dai beneficiari designati Residuo Riscattato dai beneficiari designati
Erogata da Athora Italia Athora Italia Athora Italia Athora Italia
Rischio di longevità A carico Athora Italia A carico Aderente A carico Aderente A carico Aderente
Rischio di investimento Se investito in Gestione Separata, No, il rendimento è garantito, Se investito: in Gestione Separata, No, il rendimento è garantito, se in Fondi Interni, Sì, nessuna garanzia Se investito: in Gestione Separata, No, il rendimento è garantito, se in Fondi Interni, Sì, nessuna garanzia Se investito: in Gestione Separata, No, il rendimento è garantito, se in Fondi Interni, Sì, nessuna garanzia
Quali sono i rischi delle nuove Prestazioni?
  • RISCHIO DI LONGEVITÀ: è il rischio di sopravvivere alla prestazione scelta; quindi, se vivi più anni rispetto alla durata della rendita o concentri l’erogazione frazionata nei primi anni, il capitale si esaurisce e non riceverai più alcuna erogazione dopo l’ultima rata prevista. Diverso è il caso della rendita vitalizia dove questo rischio è della compagnia.
  • RISCHIO DI INVESTIMENTO: le rate non sono fisse ma variano con i rendimenti del comparto. Se non si investe in una Linea garantita, rischi di ridurre o azzerare la rata.
  • RISCHIO DI CONCENTRAZIONE: Le prestazioni potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Come richiedere la prestazione

Athora Italia sta adeguando i propri sistemi e processi operativi interni alle nuove disposizioni, in conformità alle indicazioni della COVIP che ha fissato una data limite per l’adeguamento al 31 dicembre 2026.

In attesa degli adeguamenti, e non oltre il termine del 31 dicembre 2026, la Compagnia acquisisce le richieste degli aderenti relative alle nuove prestazioni, fermo restando che la liquidazione e l’erogazione potranno avvenire solo successivamente al completamento dell’adeguamento, di cui sarà data tempestiva comunicazione.

L’aderente potrà comunque revocare la scelta effettuata prima che la Compagnia proceda alla liquidazione del primo importo.

Fermo il suddetto periodo transitorio, la prestazione sarà erogata non oltre 6 mesi dalla richiesta, salvo che la stessa non necessiti di integrazioni informative e/o documentali.