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La polizza vita va in successione? Tutte le risposte a questa domanda

Se si è Beneficiari di un’assicurazione sulla vita o si sta valutando di stipularne una per tutelare i propri cari, ci si potrebbe domandare se la polizza rientri nella successione ereditaria e cosa accada al momento della morte dell’Assicurato.

Diciamo subito che, in linea generale, questo tipo di prodotto non rientra nell’asse ereditario; tuttavia, bisogna sempre considerare ciò che riguarda il rispetto delle quote di legittima.

Capiamo dunque cosa accade alla polizza in caso di successione, chi ha diritto alle somme assicurate e quali aspetti è importante conoscere.

Quando la polizza vita entra in successione? Cosa sapere

Le polizze vita sono contratti a favore di terzi che, di norma, non rientrano nell’asse ereditario. Il capitale, infatti, viene corrisposto direttamente ai Beneficiari e non è soggetto all’imposta di successione. La Corte di Cassazione, confermando quanto stabilito dall’art. 1920 del CC, ha più volte chiarito che il Beneficiario di un’assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio di natura contrattuale: ciò significa che il capitale è destinato direttamente a lui e che non segue le regole della successione. Proprio per questa ragione, la polizza vita può essere una soluzione utile in ottica di pianificazione successoria.

Gli eredi dell’Assicurato non hanno diritto alla prestazione se non sono stati indicati come Beneficiari. In ogni caso, resta fermo il rispetto delle norme di legge in materia successoria, incluse quelle relative alle quote di legittima, ossia quella parte di patrimonio che la legge riserva obbligatoriamente ai familiari più stretti. L’azione esperibile è solo rispetto ai premi pagati. Quindi, se il premio pagato per la polizza configura una lesione della legittima, i legittimari hanno la possibilità di agire con l’azione di riduzione.

Chi sono i Beneficiari di una polizza vita in caso di successione?

I Beneficiari di una polizza vita possono essere familiari, amici, collaboratori, enti o anche gli eredi stessi del Contraente. Quest’ultimo, infatti, può sceglierli liberamente.

La risposta alla domanda “Si può nominare come Beneficiario una persona non erede?” è quindi affermativa e rappresenta uno dei principali vantaggi di usare le assicurazioni sulla vita come strumenti di pianificazione successoria: in questo modo, infatti, i soggetti designati riceveranno il capitale, in caso di decesso dell’Assicurato, indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno degli eredi legittimi.

Cosa succede se nella polizza viene indicato come Beneficiario “gli eredi”? Anche in questo caso il capitale non entra nell’asse ereditario. La Compagnia lo corrisponde direttamente ai soggetti che risultano eredi al momento della morte dell’Assicurato, i quali lo ricevono come Beneficiari del contratto e lo ripartiscono tra loro in parti uguali, se non diversamente disposto.

Cos’accade a una polizza quando muore il Contraente?

In caso di decesso del Contraente, possono verificarsi due scenari:

  • Contraente e Assicurato coincidono: in questo caso, il capitale viene versato direttamente ai Beneficiari designati.
  • Contraente e Assicurato sono persone diverse: salvo il caso in cui il de cuius (la persona deceduta) abbia designato un nuovo Contraente tramite scrittura privata, il pagamento dei premi e la qualifica di Contraente passa agli eredi del defunto. Con il decesso del Contraente, i Beneficiari indicati in polizza diventano irrevocabili e non possono quindi essere più modificati (art. 1921 cc). La polizza dovrà quindi essere liquidata ai Beneficiari indicati dal Contraente deceduto. Il riscatto della polizza da parte degli eredi è possibile solo con il consenso scritto dei Beneficiari già designati.

Pertanto, la morte del Contraente può influire su chi gestisce la polizza, ma non tocca il diritto dei Beneficiari di ricevere il capitale assicurato.

L’importanza della figura del Beneficiario nella pianificazione successoria

Abbiamo dunque capito che nominare correttamente i Beneficiari è fondamentale in ottica di pianificazione successoria, proprio perché permette di decidere a chi destinare il capitale assicurato e, potenzialmente, di scegliere qualcuno che non rientri necessariamente tra gli eredi o i familiari.

Un’accurata pianificazione successoria consente di:

  • ridurre il rischio di possibili controversie tra gli eredi;
  • destinare il capitale a persone o enti specifici;
  • favorire la continuità di un’eventuale attività lavorativa secondo il proprio volere, destinando il capitale assicurato a chi si desidera.

In caso di morte del Beneficiario, chi subentra?

Se il Beneficiario muore prima dell’Assicurato, si possono verificare due scenari principali:

  • nel caso in cui sia stato nominato un sostituto, il capitale verrà versato a quest’ultimo;
  • in caso contrario, invece, il diritto al beneficio si trasmette agli eredi del Beneficiario secondo le regole successorie. Quanto sopra in applicazione del comma 2 dell’articolo 1412 c.c. che, in merito al contratto a favore di terzo (è il caso delle polizze vita), stabilisce che “La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente”.

È da segnalare che la designazione generica degli “eredi” può portare a problematiche di individuazione dei Beneficiari. Il suggerimento, pertanto, è quello di designare in modo espresso il Beneficiario, oltre che un Beneficiario secondario in caso di premorte del primo.

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