Domande frequenti

In questa pagina troverai risposta a tutte le tue domande riguardo le polizze vita, il loro funzionamento, gli adempimenti e i costi necessari.

È un contratto in virtù del quale un soggetto, persona fisica o persona giuridica (denominato Contraente), a fronte del pagamento di un premio ottiene un beneficio per sé o per altri (Beneficiari) al verificarsi di un evento relativo alla vita di se stesso o di una terza persona (Assicurato).

Esistono tre tipologie principali di assicurazione vita:

Polizze “caso morte”

  • Temporanea Caso Morte (TCM): questo tipo di polizza prevede che, a fronte del pagamento di un premio unico o ricorrente, la Compagnia assicurativa si impegni, in caso di morte dell’Assicurato, a liquidare al soggetto designato in polizza come Beneficiario (o ai soggetti designati come Beneficiari) il capitale assicurato: ad esempio, l’Assicurato versa un premio per assicurare ai Beneficiari, in caso di decesso, un capitale di 100.000 €.
  • Vita Intera: questo tipo di polizza vita prevede che, a fronte del pagamento di un premio la Compagnia assicurativa corrisponda un capitale assicurato al Beneficiario ( o ai Beneficiari) designato nel contratto, in caso di morte dell’Assicurato. Il versamento del premio può avvenire in diverse modalità.

Polizze “caso vita”

Sono polizze che prevedono, a fronte del pagamento di un premio (che può essere unico o periodico), l’impegno a pagare al Beneficiario (o ai Beneficiari) designato in polizza, un capitale in caso di sopravvivenza dell’Assicurato al momento stabilito nel contratto.

Polizze “miste”

Sono polizze che prevedono, a fronte del pagamento di un premio (che può essere unico o periodico), l’impegno a pagare al Beneficiario o ai Beneficiari designati un capitale, sia in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto, sia in caso di morte prima di tale scadenza. In questa seconda ipotesi, i Beneficiari hanno diritto a riscuotere il capitale dall’impresa assicuratrice subito dopo il verificarsi dell’evento.

I soggetti di un contratto di assicurazione sulla vita sono:

  • Il Contraente è la persona fisica o giuridica che stipula la polizza e che è tenuto al pagamento dei premi pattuiti alla Compagnia di assicurazione. Su di lui gravano tutti gli impegni contrattuali, in particolare la designazione dei Beneficiari.
  • L’Assicurato è la persona fisica su cui viene stipulata l’assicurazione. Può coincidere con il Contraente; qualora non coincida, anche l’Assicurato deve sottoscrivere il contratto di assicurazione. L’Assicurato può essere solo una persona fisica e, a differenza del Beneficiario, non può essere modificato per tutta la durata del contratto.
  • Il Beneficiario è la persona (fisica o giuridica) che ha diritto alla prestazione indicata in polizza, garantita dalla Compagnia assicuratrice al verificarsi degli eventi previsti nel contratto. È designato dal Contraente che, in qualsiasi momento, può – salvo alcune eccezioni – revocare o modificare tale designazione.
  • L’Assicuratore, ovvero la Compagnia di assicurazione: è il soggetto che assume il rischio dietro pagamento del corrispettivo (premio).

 

Si, a meno che il Contraente non dichiari per iscritto di rinunciare al potere di revoca del beneficio e il Beneficiario abbia accettato per iscritto il beneficio (cosiddetto “Beneficio accettato”). Inoltre, il Beneficiario non può essere modificato al verificarsi dell’evento o dopo la scadenza contrattualmente stabilita.

  1. Le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili. Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme corrisposte dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare.
  2. I capitali collegati alle assicurazioni sulla vita non rientrano nell’asse ereditario. Ai sensi dell’art. 1920 del C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette a imposta di successione.
  3. Per le polizze vita a puro rischio (polizze caso morte) è prevista la detraibilità fiscale. Il decreto Legislativo 18/02/2000, n. 47 ha introdotto diversi livelli di detraibilità dei premi per le polizze stipulate a partire dal 1/1/2001. Per le assicurazioni caso morte c’è la possibilità di detrarre il 19% dei premi versati, per un importo complessivo non superiore a € 530,00 annui. L’importo detraibile è maggiore per i premi versati per le polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave. Affinché sia possibile questa detrazione devono sussistere due condizioni: la polizza deve avere una durata del contratto di almeno cinque anni e non deve esserci stata alcuna concessione di prestiti entro i primi cinque anni di copertura.

I limiti di età possono riguardare sia l’Assicurato sia il Contraente, in funzione della tipologia di contratto che si vuole sottoscrivere. Sia il Contraente sia l’Assicurato devono essere maggiorenni al momento della stipula.

Si, ma solo in qualità di Contraente della polizza. Inoltre non usufruirà di detrazione fiscale. Tuttavia, in presenza di particolari condizioni, il premio versato potrà risultare un onere deducibile.

Le assicurazioni polizza Unit linked sono contratti che prevedono il versamento dei premi da parte dell’Assicurato per essere impiegati e investiti nell’acquisto di quote unitarie di Fondi Comuni d’investimento: questi possono essere interni, se costituiti appositamente dalla Compagnia di assicurazioni o esterni, nazionali e internazionali, con una diversificazione di portafoglio su mercati azionari e obbligazionari.

Le quote vengono periodicamente valorizzate e pubblicate sui principali quotidiani economici. Il rischio connesso alla stipula di una polizza Unit linked è direttamente collegato all’andamento dei mercati di riferimento nei quali si è investito il capitale e si concretizza nella possibilità, per il Contraente, di subire perdite totalmente a proprio carico, poiché tale tipologia di polizza non prevede in genere alcuna garanzia di rendimento minimo.

Le opportunità e i rischi dei prodotti assicurativi sono illustrate nella Nota Informativa consegnata dalla Compagnia.

Il Set informativo è il documento mediante il quale vengono fornite le informazioni utili per sottoscrivere con consapevolezza e chiarezza il contratto di assicurazione. La nota informativa aiuta a comprendere in modo chiaro e comprensibile le opportunità e i rischi connessi al prodotto assicurativo e deve essere consegnata obbligatoriamente a ogni potenziale cliente assicurativo prima della sottoscrizione della polizza.

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