Beneficio accettato

Si parla di “beneficio accettato”, nell’ambito di una polizza vita, quando il Beneficiario dichiara formalmente alla Compagnia di voler accettare la designazione effettuata dal Contraente.

Ai sensi dell’art. 1921 del Codice Civile, da questo momento la designazione diventa irrevocabile e il Contraente non può più modificare o revocare il Beneficiario senza il suo consenso. L’accettazione, quindi, rafforza la posizione di quest’ultimo, rendendo la sua attribuzione più stabile e tutelata.

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