Cosa è il diritto all’oblio oncologico?

Diritto all’oblio oncologico

Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.

Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella.

Tipologia di Tumore Specificazioni Anni dalla fine del
trattamento
Colon-retto Stadio I, qualsiasi età 1
Colon-retto Stadio II/III, > 21 anni 7
Melanoma >21 anni 6
Mammella Stadio I/II, qualsiasi età 1
Utero, collo >21 anni 6
Utero, corpo Qualsiasi età 5
Testicolo Qualsiasi età 1
Tiroide Donne con diagnosi <55 anni Uomini con diagnosi <45 anni. Esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi. 1
Linfomi di Hodgkin <45 anni 5
Leucemie Acute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età 5

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’oblio oncologico

Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all’impresa di assicurazione o all’intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Il certificato di guarigione per esercitare il diritto all’oblio oncologico è necessario ai fini della cancellazione delle informazioni sulla pregressa patologia, precedentemente fornite dal contraente/assicurato. La presentazione del certificato di guarigione, quindi, è effettuata solo in fase successiva alla stipula o al rinnovo del contratto, per ristabilire condizioni assicurative analoghe a quelle che vengono riconosciute al contraente sano che non ha mai avuto una patologia oncologica.

La persona interessata, ex paziente oncologica, dovrà presentare istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico compilata con i dati personali ed eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica.

L’istanza può essere presentata:

  • ad una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o
  • ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio, o
  • al medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta.

La certificazione dovrà arrivare entro 30 giorni dalla richiesta, se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali o minori).
Di seguito si mettono a disposizione i template di “Modello di Istanza per il rilascio del certificato” e di “Certificato di Oblio Oncologico”.

Effetti dell’oblio oncologico per le imprese

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all’oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la solvibilità del cliente.
Le imprese hanno l’obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.
Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

La competenza a vigilare sull’osservanza della disposizione è attribuita, ai sensi della medesima norma primaria, all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale ha emanato il seguente documento informativo: Vademecum