Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.
L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’Investitore-Contraente e sono previsti termini ridotti per giungere alla decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il ricorso può essere proposto dall’Investitore personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando:
- non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia e sia stata fornita dalla stessa espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che la Compagnia abbia dato comunicazione delle proprie considerazioni all’Investitore;
Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo.
Per maggiori dettagli anche in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro, si rinvia al sito web dell’ACF www.acf.consob.it .