Arbitro Controversie Finanziarie

Arbitro per le controversie finanziarie

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito ACF), istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Si tratta di un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte nell’ambito di prestazioni di servizi di investimento a investitori al dettaglio, diversi dagli investitori professionali e dalle Controparti qualificate (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 58/1998 “Testo Unico della Finanza”) ed è caratterizzata dall’adesione obbligatoria delle imprese di assicurazione che esercitano il ramo vita e che offrono in sottoscrizione e collocamento prodotti di Ramo III (Index Linked, Unit Linked) e di Ramo V (Capitalizzazione).

Possono essere sottoposte all’Arbitro le controversie fra Investitore-Contraente e Intermediario (Compagnia) che riguardano la violazione, da parte di quest’ ultimo, degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n.524/2013.
Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000.

Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’Intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale.
L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’Investitore-Contraente e sono previsti termini ridotti per giungere alla decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti).
Il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il ricorso può essere proposto dall’Investitore personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore, quando:

  • non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
  • sia stato preventivamente presentato reclamo alla Compagnia e sia stata fornita dalla stessa espressa risposta, oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, senza che la Compagnia abbia dato comunicazione delle proprie considerazioni all’Investitore;

Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo.
Per maggiori dettagli anche in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione del ricorso all’Arbitro, si rinvia al sito web dell’ACF www.acf.consob.it .