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È un contratto in virtù del quale un soggetto, persona fisica o persona giuridica (denominato Contraente), a fronte del pagamento di un premio, ottiene un beneficio per se o per altri (Beneficiari) al verificarsi di un evento relativo alla vita di se stesso o di una terza persona (Assicurato).
Esistono tre tipologie principali di assicurazione vita:
Polizze “Caso Morte”
Polizze “Caso Vita”
Sono polizze che prevedono, a fronte del pagamento di un premio (che può essere unico o periodico), l’impegno a pagare, al beneficiario (o ai beneficiari) designato in polizza, un capitale in caso di sopravvivenza dell’assicurato al momento stabilito nel contratto.
Polizze “Miste”
Sono polizze che prevedono, a fronte del pagamento di un premio (che può essere unico o periodico), l’impegno a pagare, al beneficiario o ai beneficiari designati, un capitale, sia in caso di sopravvivenza dell’assicurato alla scadenza del contratto, sia in caso di morte prima di tale scadenza. In questa seconda ipotesi, i beneficiari hanno diritto a riscuotere il capitale dall’impresa assicuratrice subito dopo il verificarsi dell’evento.
I soggetti di un contratto di assicurazione sulla vita sono:
Si, a meno che il Contraente non dichiari per iscritto di rinunciare al potere di revoca del beneficio ed il Beneficiario abbia accettato per iscritto il beneficio (cosiddetto “Beneficio accettato”).
Inoltre il Beneficiario non può essere modificato al verificarsi dell’evento o dopo la scadenza contrattualmente stabilita.
Le polizze vita sono impignorabili e insequestrabili. Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme corrisposte dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono soggette ad azione esecutiva o cautelare.
I capitali collegati alle assicurazioni sulla vita non rientrano nell’asse ereditario. Ai sensi dell’art. 1920 del C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, per cui le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette a imposta di successione.
Per le polizze vita a puro rischio (polizze caso morte) è prevista la detraibilità fiscale. Il decreto Legislativo 18/02/2000, n. 47 ha introdotto diversi livelli di detraibilità dei premi per le polizze stipulate a partire dal 1/1/2001.
Per le assicurazioni caso morte c’è la possibilità di detrarre il 19% dei premi versati, per un importo complessivo non superiore a € 530,00 annui (esercizio 2017).
Affinché sia possibile questa detrazione devono sussistere due condizioni: la polizza deve avere una durata del contratto di almeno cinque anni e non deve esserci stata nessuna concessione di prestiti entro i primi cinque anni di copertura.
I limiti di età possono riguardare sia l’Assicurato sia il Contraente, in funzione della tipologia di contratto che si vuole sottoscrivere. Sia il Contraente sia l’Assicurato devono essere maggiorenni al momento della stipula.
Si, ma solo in qualità di Contraente della polizza. Inoltre non usufruirà di detrazione fiscale. Tuttavia, in presenza di particolari condizioni, il premio versato potrà risultare un onere deducibile.
Le assicurazioni polizza Unit Linked sono contratti che prevedono il versamento dei premi da parte dell’assicurato per essere impiegati ed investiti nell’acquisto di quote unitarie di fondi comuni d’investimento: questi possono essere interni, se costituiti appositamente dalla Compagnia di assicurazioni, o esterni, nazionali ed internazionali, con una diversificazione di portafoglio su mercati azionari e obbligazionari.
Le quote vengono periodicamente valorizzate e pubblicate sui principali quotidiani economici.
Il rischio connesso alla stipula di una polizza unit linked è direttamente collegato all’andamento dei mercati di riferimento nei quali si è investito il capitale e si concretizza nella possibilità, per il contraente, di subire perdite totalmente a proprio carico, poiché tale tipologia di polizza non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo.
Le opportunità e i rischi dei prodotti assicurativi sono illustrate nella Nota Informativa consegnata dalla Compagnia.
Il Set informativo è il documento mediante il quale vengono fornite le informazioni utili per sottoscrivere con consapevolezza e chiarezza il contratto di assicurazione.
La nota informativa aiuta a comprendere in modo chiaro e comprensibile le opportunità e i rischi connessi al prodotto assicurativo e deve essere consegnata obbligatoriamente ad ogni potenziale cliente assicurativo prima della sottoscrizione della polizza.
Il KID (Key Information Document) è un documento sintetico previsto per le polizze vita d’investimento assicurativo che illustra sinteticamente ed in modo comprensibile le caratteristiche del prodotto e che deve essere consegnato in fase precontrattuale.
Il KID, regolato dal Regolamento UE 1286/2014 e relative norme attuative, contiene le principali informazioni che descrivono il prodotto in termini di caratteristiche, rischio, costi, scenari di rendimento, tempi di detenzione e possibilità di ritirare il capitale in anticipo.
Inoltre riporta le modalità per presentare un eventuale reclamo ed indicazioni su come reperire altre informazioni sulla tipologia contrattuale.
Il Modello di identificazione e adeguata verifica della clientela, in breve “Questionario KYC”, è un questionario previsto per le polizze vita, per la raccolta di dati e notizie, come le generalità del cliente, per garantire l’osservanza dei requisiti di legge richiesti dalla normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231/2007).
L’Art. 17 del Decreto Legislativo n. 231/2007 disciplina l’obbligo di adeguata verifica della clientela, per le imprese assicurative vita e gli intermediari assicurativi, consistente nelle sotto indicate attività:
identificazione del cliente, dell’eventuale esecutore e verifica dell’identità sulla base di documenti in corso di validità, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
identificazione dell’eventuale “titolare effettivo” dei rapporti continuativi e verifica dell’identità sulla base di documenti in corso di validità, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente;
acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Ai sensi dell’Art 22 del Decreto Legislativo n. 231/2007 i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Il Modulo per la raccolta delle informazioni relative ai soggetti sottoposti alla normativa FATCA/CRS, in breve “questionario FATCA/CRS”, è un questionario mediante il quale la compagnia assicurativa chiede ai titolari di polizza vita ed ai beneficiari di liquidazione di certificare, mediante dati ed informazioni che li riguardano, il proprio domicilio fiscale (o domicili fiscali qualora ve ne fosse più di uno) in forza degli obblighi di legge conseguenti agli accordi per l’applicazione delle disposizioni del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Legge di attuazione n.95 del 18 giugno 2015, e del Common Reporting Standard (CRS), decreto ministeriale del 28 dicembre 2015 in materia di evasione fiscale internazionale.
In base ai vari tipi di polizza, il pagamento del premio può avvenire in un’unica soluzione, al momento della stipula del contratto (premio unico), oppure attraverso versamenti periodici con scadenza annuale per una certa durata (premio ricorrente o annuo).
Ciascun versamento di premio contribuisce all’ammontare finale della prestazione, di capitale o di rendita, che sarà erogata secondo quanto stabilito in polizza, al verificarsi dell’evento assicurato. La costanza e la congruità dei versamenti sono un elemento essenziale per ricevere buone prestazioni economiche da parte della Compagnia di assicurazione.
Il caricamento rappresenta un costo applicato al premio (in percentuale e/o fisso sul premio versato) che la Compagnia utilizza per coprire tutti i costi connessi alla gestione delle polizze (spese di produzione, di distribuzione e di gestione).
La somma del premio puro e dei caricamenti genera il premio di tariffa.
Il Contraente/Assicurato che opta per il capitale ottiene dalla Compagnia il versamento, in un’unica soluzione, di quanto maturato negli anni in base ai premi versati, mentre, scegliendo la rendita, si assicura la corresponsione periodica di una somma prestabilita, per il resto della propria esistenza (vitalizio) o per un periodo prefissato (rendita certa temporanea).
La scelta tra le due alternative dipende quindi dalle necessità finanziarie e dalle motivazioni che hanno portato il Contraente a sottoscrivere la polizza.
Occorre anche tener conto di motivazioni di carattere fiscale, dato che il fisco riserva un trattamento diverso a seconda che si tratti di capitale o rendita.
Non sempre è necessaria la visita medica preliminare, ma è obbligatoria solo per alcune polizze “caso morte”.
Usualmente la polizza che prevede il pagamento di un capitale in caso di morte dell’assicurato dev’essere stipulata previa visita medica. Tuttavia è possibile, a determinate condizioni di importo del capitale e di limiti di età, limitarsi alla sottoscrizione di una dichiarazione di buona salute, accompagnata eventualmente da un questionario, detto “questionario anamnestico”. In tal caso la decorrenza della copertura assicurativa risulterà procrastinata di un periodo di tempo prestabilito (usualmente sei mesi), che prende il nome di “periodo di carenza”, durante il quale la garanzia non ha effetto.
Si tratta di un modulo/dichiarazione costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell’Assicurando usualmente inserito nella proposta di assicurazione di polizze specificatamente a copertura del rischio morte che viene compilato e sottoscritto dall’Assicurando.
Sulla base del questionario anamnestico la Compagnia di Assicurazione decide se assumere il rischio e a quali condizioni.
Le informazioni contenute nel questionario devono essere veritiere pena l’inefficacia della garanzia.