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Chi è il Contraente di una polizza vita? Facciamo chiarezza

Una polizza vita è un contratto che vede il coinvolgimento di diversi soggetti: il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e la Compagnia stessa.

Per comprendere bene il funzionamento di un’assicurazione sulla vita, è dunque importante distinguere le diverse figure contrattuali e le rispettive funzioni.

In questo articolo vediamo meglio chi è il Contraente, qual è il suo ruolo e la differenza rispetto all’Assicurato e al Beneficiario.

Chi è il Contraente di una polizza assicurativa

Il Contraente di una polizza assicurativa è il soggetto che stipula il contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare di una serie di diritti specifici, tra cui, a titolo esemplificativo, esercitare il riscatto della polizza e designare e/o modificare i Beneficiari.

Il Contraente può essere persona fisica o giuridica e può coincidere con l’Assicurato e/o il Beneficiario.

La differenza tra il Contraente e il Beneficiario

Se il Contraente è colui che stipula il contratto di assicurazione , il Beneficiario è la persona (fisica o giuridica) designata a ricevere la prestazione assicurativa al verificarsi dell’evento dedotto nel contratto.

In alcuni casi, Contraente e Beneficiario possono coincidere: è comune nelle polizze caso vita (come quelle di risparmio e investimento), in cui è il Contraente a ricevere la prestazione alla scadenza del contratto.

La designazione del Beneficiario è effettuata dal Contraente e può essere modificata nei limiti consentiti dalla normativa e dalle condizioni contrattuali.

La differenza tra il Contraente e l’Assicurato

L’Assicurato è il soggetto sul quale opera la copertura assicurativa, ossia colui al cui evento (vita o morte) è collegata la prestazione dell’assicuratore.

Contraente e Assicurato spesso coincidono, ma non è una regola obbligatoria. Se si tratta di persone diverse, l’Assicurato (se maggiorenne) deve prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto, firmandolo per accettazione. In tal caso, pur essendo un soggetto che fa parte del rapporto assicurativo, non assume alcun obbligo contrattuale e, in particolare, non è tenuto al pagamento dei premi, obbligo che resta in capo al Contraente.

Chi può detrarre la polizza vita: il Contraente o l’Assicurato?

In questo contesto, occorre valutare anche l’aspetto fiscale: la possibilità di detrarre la polizza vita e a chi spetta tale detrazione. Innanzitutto, precisiamo che non tutti i tipi di polizza consentono di beneficiare della detrazione: in linea generale, ciò è possibile solo per quei contratti che coprono il rischio di morte, di invalidità permanente (non inferiore al 5%) e di non autosufficienza.

Chiarito questo punto, la domanda è la seguente: chi può detrarre il premio tra il Contraente e l’Assicurato? La risposta è che la detrazione spetta al soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi, a condizione che sia colui che ha pagato il premio.

Per approfondire più nel dettaglio tutte le casistiche possibili, ti consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo dedicato proprio alla detrazione dell’assicurazione sulla vita.

Chi subentra nella polizza se muore il Contraente?

Se il Contraente viene a mancare, gli effetti variano in funzione della struttura del contratto.

Se Assicurato e Contraente coincidono, il decesso dell’Assicurato comporta la cessazione del contratto, perché si è verificato l’evento previsto nel contratto: si procede quindi con la liquidazione ai Beneficiari della prestazione contrattualmente prevista.

Se Contraente e Assicurato sono persone diverse, invece, alla morte del primo il contratto rimane in essere perché l’oggetto riguarda un evento della vita dell’Assicurato. Pertanto, la gestione del contratto segue quanto da lui eventualmente già previsto: se il de cuius (ossia la persona deceduta) aveva provveduto in vita a designare un nuovo Contraente tramite scrittura privata, sarà quest’ultimo a subentrare. In assenza di una diversa indicazione, la qualifica di Contraente e l’obbligo di pagamento dei premi passano agli eredi del defunto. Chi subentra per diritto di successione non può modificare la designazione dei Beneficiari.

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