Beneficiari delle polizze vita: cosa sapere prima di sceglierli

La polizza vita è uno strumento che permette di garantire ai tuoi cari una protezione economica in caso di decesso dell’Assicurato, ma può anche rappresentare una soluzione per far crescere il proprio capitale nel tempo. Quando si stipula un contratto di questo tipo, un aspetto fondamentale da considerare riguarda la scelta dei Beneficiari, perché questa decisione avrà un impatto diretto sulla sicurezza finanziaria delle persone che desideri proteggere.

Stai pensando di stipulare una polizza vita o ne possiedi già una? Continua a leggere per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sui Beneficiari, su come sceglierli e sulla possibilità di cambiarli nel corso del tempo.

Chi è il Beneficiario di una polizza vita?

Il Beneficiario è la persona, fisica o giuridica, designata nel contratto di polizza dal Contraente, che riceve la somma prevista dal contratto. Come abbiamo visto parlando di come funziona una polizza vita, i soggetti principali coinvolti sono quattro: Contraente, Assicurato, Compagnia assicurativa e Beneficiario. Nelle polizze “caso vita” Contraente, Assicurato e Beneficiario possono essere anche la stessa persona; ad esempio, il Beneficiario di una polizza vita a scadenza potrebbe coincidere con il Contraente (ma non necessariamente).

I beneficiari nelle polizze “caso morte” e “caso vita”

Collegandoci a quanto appena detto, è importante fare un distinguo. Nelle polizze vita “caso morte” il Beneficiario è il soggetto che, in seguito alla morte dell’Assicurato, riceve la somma stabilita dal contratto. Nelle polizze vita finanziarie, il Beneficiario è invece la persona che riceve il capitale investito, più gli interessi maturati, alla data stabilita sul contratto. Viene designato dal Contraente, il quale può indicare come Beneficiario se stesso, ma anche un familiare o un altro soggetto terzo. In tutti i casi, anche nelle polizze vita di tipo finanziario è necessario prevedere una tutela in caso di morte del Beneficiario prima della scadenza del contratto. Andrà quindi nominato anche un soggetto che riceve il capitale al posto della persona deceduta.

Chi è possibile scegliere come Beneficiario?

I Beneficiari vengono scelti liberamente dal Contraente della polizza. Oltre al Contraente stesso, come abbiamo visto in precedenza, i Beneficiari possono essere, ad esempio:

  • eredi diretti come coniuge o convivente more uxorio, figli o genitori (in genere, rappresentano la scelta più frequente);
  • altri familiari come fratelli, sorelle, nipoti o cugini;
  • amici;
  • organizzazioni o istituzioni.

Le polizze vita, dunque, offrono grande flessibilità nella scelta del Beneficiario, che non deve essere per forza un erede legittimario, ossia una persona con diritti ereditari, oppure un familiare. Ciò significa che il capitale della polizza non entra a far parte dell’asse ereditario, rendendo questa soluzione anche uno strumento utile di pianificazione successoria.

Come vedremo, inoltre, la designazione del Beneficiario può essere cambiata in qualsiasi momento, fatti salvi alcuni casi eccezionali.

Come si nominano i Beneficiari di una polizza vita

Quando il Contraente stipula il contratto, deve specificare a chi verrà destinata la somma assicurata. È possibile nominare uno o più Beneficiari, fornendo i loro dati personali. In particolare, è necessario indicare i dati anagrafici e fornire le informazioni richieste dalla Compagnia assicurativa.

La nomina del Beneficiario può anche essere generica (ad esempio “eredi legittimi dell’assicurato”) e poi, successivamente, essere cambiata in una nominativa.

Il funzionamento delle polizze vita spiegato in modo semplice

Come cambiare il Beneficiario di una polizza vita

Generalmente, come anticipato, la scelta del Beneficiario di una polizza può essere modificata liberamente anche dopo la stipula del contratto, permettendo al Contraente di adattarla alle proprie necessità. Ad esempio, se dopo la stipula dell’assicurazione nascesse un figlio, sarebbe possibile aggiungerlo. Questa flessibilità è importante, poiché tra l’apertura della polizza e l’evento coperto possono trascorrere molti anni, durante i quali è possibile che si verifichino situazioni che rendono necessaria una modifica della scelta iniziale.

In quali casi non è possibile cambiare il Beneficiario? Ciò non è consentito:

  • nel momento in cui il Beneficiario notifica per iscritto alla Compagnia assicurativa la volontà di ricevere il beneficio;
  • nel caso in cui il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca del Beneficiario;
  • dopo il decesso del Contraente;
  • nel caso di polizza pignorata/vincolata, in cui non è possibile modificare il Beneficiario senza il consenso del pignoratario/vincolatario.

In generale, per revocare e modificare il Beneficiario è necessario contattare la Compagnia, che aggiornerà il contratto di conseguenza. Il Beneficiario può essere modificato anche tramite testamento (solo il Contraente può farlo) ma in genere è importante informare comunque la Società per una corretta registrazione. In tutti i casi, per queste operazioni, bisogna seguire le disposizioni specifiche stabilite dalla propria Compagnia.

Cosa succede in caso di decesso del Beneficiario?

Nel caso in cui il Beneficiario di una polizza vita morisse prima dell’Assicurato, i suoi eredi subentrerebbero nel diritto alla prestazione assicurativa, ricevendo la quota che sarebbe spettata al familiare deceduto.

Questo principio è stato confermato dalla Cassazione con l’ordinanza 11101 del 27 aprile 2023, che ha ribadito i principi già espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza 11421/2021. Se uno dei Beneficiari morisse, la prestazione andrebbe ai suoi eredi, in base alla quota che gli spettava. Gli eredi, che subentrano in rappresentanza, riceverebbero il pagamento in base alle rispettive quote ereditarie.

Se il Contraente avesse designato genericamente i propri Beneficiari come “eredi”, la prestazione verrebbe divisa in quote uguali tra gli aventi diritto.

I Beneficiari devono pagare le tasse sul capitale riscosso?

A partire dal 1° gennaio 2015, la Legge di Stabilità ha introdotto un cambiamento significativo. Secondo gli articoli 1, commi 658 e 659, i capitali ricevuti dai Beneficiari delle polizze vita in caso di decesso dell’Assicurato sono soggetti a tassazione Irpef, con un’esenzione che si applica esclusivamente alla parte relativa alla copertura caso morte.

Nei contratti di assicurazione “caso morte”, quindi, dove i premi sono destinati unicamente a coprire il rischio di decesso, l’importo versato ai Beneficiari è totalmente esente da Irpef. Inoltre, le somme derivanti dalla polizza non rientrano nell’asse ereditario e sono quindi esenti dalle tasse di successione.

Beneficiario minorenne: cosa c’è da sapere?

Il Beneficiario di una polizza vita può essere anche un minorenne. Se l’Assicurato muore prima che quest’ultimo raggiunga la maggiore età, interverrà il giudice tutelare che stabilirà come gestire la liquidazione della prestazione.

Vuoi sapere di più sulle polizze vita? Ti invitiamo a leggere altri articoli del blog di Athora: troverai tanti approfondimenti che ti aiuteranno a scegliere la soluzione migliore per te e per i tuoi cari.

Redazione Athora Italia

La nostra Redazione è composta da tecnici ed esperti nel settore delle polizze vita, figure che conoscono e studiano a fondo queste tematiche con l’obiettivo di realizzare contenuti ricchi, precisi ed esaustivi.

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